Micro, piccole e medie imprese (MPMI) con sede operativa in Veneto (iscritte al Registro delle imprese da almeno 12 mesi alla data del 15/04/2020) che esercitano attività primaria e/o secondaria, nella sede dell’investimento, compresa nelle seguenti sezioni della classificazione Ateco 2007: B, C, E, F, G, H, I, J, M, N, Q (ad esclusione dei codici 86.10, 87 e 88), R, S., hanno l’opportunità di accedere al bando che finanzia a fondo perduto pari al 30% le spese sostenute per progetti finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili secondo le opportunità di risparmio energetico individuate e quantificate da una diagnosi energetica.
Tipo di contributo
I progetti devono prevedere un investimento minimo pari a 80.000 euro. Il contributo concesso è pari al 30% delle spese ammissibili e deve essere compreso tra un minimo di 24.000 euro e un massimo di 150.000 euro.
Contributi in conto capitale. Il contributo è concesso sia in Regime De Minimis sia in Regime di Esenzione.
Attività finanziate e costi ammissibili
Progetti finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili secondo le opportunità di risparmio energetico individuate e quantificate da una diagnosi energetica.
I progetti devono, obbligatoriamente, articolarsi nelle seguenti tre fasi:
Fase 1
Valutazione ante intervento del fabbisogno energetico annuo complessivo dell’unità operativa oggetto del progetto e individuazione delle opportunità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso diagnosi energetica.
La diagnosi energetica deve essere realizzata in conformità ai criteri espressi dall’allegato 2 al D.Lgs. n. 102/2014. +
Sono ammissibili le diagnosi energetiche eseguite dal 19/07/2016 che:
- Quantificano i consumi energetici, espressi in kWh e tep e le emissioni di gas climalteranti, espresse in chilogrammi di CO2 equivalente per l’unità operativa oggetto dell’intervento. I valori devono essere calcolati su base annua;
- Individuano opportunità di risparmio energetico, per l’unità operativa oggetto dell’intervento, che consentano di quantificare il risparmio energetico e una diminuzione delle emissioni di gas climalteranti sino al 2023;
- Quantificano il risparmio energetico, espresso in kWh e tep, e la diminuzione delle emissioni di gas climalteranti, espressa in chilogrammi di CO2 equivalente, per le opportunità individuate. I valori devono essere calcolati su base annua;
- Quantificano i consumi energetici, espressi in kWh e tep e le emissioni di gas climalteranti, espresse in chilogrammi di CO2 equivalente, raggiungibili alla conclusione del progetto per l’unità operativa oggetto dell’intervento. I valori devono essere calcolati su base annua.
Al momento della presentazione della domanda, le imprese devono avere già completato la Fase 1
Fase 2
Elaborazione e sviluppo del progetto di contenimento dei consumi energetici e riduzione delle emissioni di gas climalteranti tramite i seguenti interventi, che devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi di cui alla Fase 1:
- Sostituzione di macchinari/componenti con macchinari/componenti che comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici/termici rispetto alla situazione antecedente l’intervento, anche calcolata per unità di prodotto;
- Sostituzione di cicli produttivi con cicli che comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici/termici rispetto alla situazione antecedente l’intervento, anche calcolata per unità di prodotto;
- Installazione di sistemi e componenti (es. sostituzione di motori elettrici, installazione di inverter, rifasamento, sostituzione di gruppi di continuità, sistemi di controllo) in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi (con particolare riferimento ai settori “Energy intensive”, al settore commerciale e al settore turistico);
- Installazione di dispositivi per il riutilizzo dell’energia/calore recuperata/o dai cicli produttivi;
- Interventi definiti di tipo “soft” (es. l’installazione di impianti di sensoristica, di sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici e simili): possono essere effettuati soltanto con la realizzazione conseguente di interventi cosiddetti di tipo “hard” (es. la riconfigurazione/sostituzione di macchinari, l’inserimento di nuovi filtri/motori, ecc.);
- Interventi diretti all’efficientamento energetico negli edifici delle unità operative (es. infissi, isolanti, materiali per l’eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi). Non sono ammissibili gli interventi di natura strutturale sugli immobili;
- Sostituzione degli apparecchi illuminanti (per interni ed esterni) ricorrendo a tecnologie LED e/o installazione di dispositivi autonomi per il controllo dell’accensione, della regolazione e dello spegnimento dei corpi illuminanti (sensori di presenza e/o prossimità, fotocellule, timer, ecc.);
- Installazione di impianti di cogenerazione e di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile finalizzati all’autoconsumo, cioè destinati a produrre energia utilizzata per lo svolgimento dell’attività dell’impresa nell’unità operativa oggetto dell’intervento. Tali interventi sono ammissibili solamente nell’ambito di un progetto di efficientamento energetico che comprenda anche uno o più degli interventi di cui alle precedenti lettere da a a g e che comporti, con esclusivo riferimento agli interventi di cui alle lettere da a a g, un risparmio maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante intervento, espresso in kWh. Gli interventi lettera h non concorrono al computo del risparmio energetico conseguibile. Il requisito di autoconsumo sussiste quando il fabbisogno energetico dell’impresa è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto.
Gli interventi Fase 2 devono essere avviati dopo la diagnosi energetica.
Fase 3
Valutazione post intervento di raggiungimento dell’obiettivo di progetto nonché di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti previsti in Fase 1, attraverso:
- Relazione tecnica asseverata che illustri gli obiettivi in termini di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti conseguiti e la loro coerenza con la diagnosi energetica ante intervento;
- Diagnosi energetica post intervento realizzata in conformità ai criteri espressi dall’allegato 2 al D.Lgs. n .102/2014.
La relazione tecnica e la diagnosi energetica post intervento devono essere eseguite dopo la conclusione degli interventi Fase 2 ed entro il 10/05/2022.
Le quote di risparmio energetico e/o di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti conseguite alla conclusione del progetto devono essere almeno pari alle riduzioni dei consumi di energia e/o delle emissioni di gas climalteranti indicati nella diagnosi energetica ante intervento per singolo intervento o singola opportunità di efficientamento.
Il progetto è ammissibile quando il beneficiario seleziona tra le opportunità di risparmio energetico individuate dalla diagnosi energetica ante intervento, interventi che comportino complessivamente un risparmio maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante intervento, espresso in kWh.
Spese ammissibili
1. Costi relativi all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti, nonché le relative spese di montaggio e allacciamento. Le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina, di un impianto o di una attrezzatura, concorrono alla spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;
2. Costi relativi a lavori edilizi e impiantistici, anche per la produzione di energia da fonte rinnovabile, strettamente connessi e dimensionati rispetto al programma di investimenti. Le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo sono ammissibili nel limite massimo di 10.000 euro;
3. Spese tecniche per le diagnosi energetiche, nel limite massimo di 5.000 euro ciascuna:
- Ante intervento (Fase 1), esclusivamente se eseguite a partire dal 01/01/2019;
- Post intervento (Fase 3, lettera b). Le spese di diagnosi non sono ammissibili se sostenute da PMI energivore;
4. Spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da ACCREDIA o da corrispondenti organismi esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001, nel limite massimo di 10.000 euro;
5. Premi versati per le garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, purché relativi alla fideiussione necessaria ai fini dell’erogazione dell’anticipo contributo.
Non sono ammesse fatture con imponibile inferiore a 200 euro.
I progetti devono essere conclusi entro il 10/05/2022.
Non sono ammissibili progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima della presentazione della domanda.